Proposta di modifica n. 17.11 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 17.
argomenti:    

testo emendamento del 25/11/19

Al comma 1, sostituire le parole: «una dotazione di 25 milioni di euro», con le seguenti: «una dotazione di 40 milioni di euro».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, 15 milioni di euro per l'anno 2021 e 15 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.