Articolo aggiuntivo n. 62.0.54 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 62.

testo emendamento del 25/11/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza presso i luoghi di lavoro della Polizia di Stato)

       1. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri da sostenere per procedere all'elezione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza presso i luoghi di lavoro della Polizia di Stato entro il 31 dicembre 2020, nonché per l'organizzazione di specifici corsi di formazione loro destinati. L'Amministrazione della Pubblica Sicurezza entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, avvia il confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per la definizione delle modalità applicative dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 81 del 2008.».

        Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII «Misure per il comparto sicurezza».

        Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 212 milioni di euro per l'anno 2020».