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Articolo aggiuntivo n. 7.0.18 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 7.

testo emendamento del 25/11/19

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Creazione della Piattaforma digitale italiana delle-costruzioni)

        1. Al fine di favorire la digitalizzazione del settore delle costruzioni e delle pubbliche amministrazioni e di rafforzare la competitività della filiera dell'edilizia, è promossa la creazione di una piattaforma digitale italiana delle costruzioni.

        2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 marzo 2020, avvalendosi di una Cabina di regia istituita presso lo stesso Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, sono definiti gli obiettivi, le procedure di gara e la tempistica di avvio della piattaforma nonché i criteri e le modalità per la predisposizione ed il funzionamento della stessa, anche in relazione ai contenuti dei regolamenti europei in materia e del progetto di piattaforma digitale europea per il settore delle costruzioni e garantendo l'interoperabilità dei contenuti digitali della piattaforma a mezzo di formati aperti di pubblico e gratuito dominio e utilizzo. Alla Cabina di regia partecipano ì rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ne assume il coordinamento, del Ministero dello sviluppo economico, del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in qualità di invitati, i rappresentanti delle principali Associazioni rappresentative degli operatori economici della filiera delle costruzioni.

        3. Per la realizzazione, l'aggiornamento ed il funzionamento della piattaforma di cui ai commi 1 e 2, nello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo per la Piattaforma digitale italiana delle costruzioni con una dotazione di 6 milioni di euro nel 2020 e di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034».

        Conseguentemente sostituire il comma 1 dell'articolo 7 con il seguente:

        Â«1. Nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 679 milioni di euro per l'anno 2020, di 939,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.174,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.324,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.400,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.671,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032 e di 1.699,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034.».