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Articolo aggiuntivo n. 55.0.13 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 55.

testo emendamento del 25/11/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Detraibilità di alimenti a fini medici speciali)

        1. La disposizione di cui all'articolo 5-quinquies, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applica anche a tutti i periodi di imposta successivi al 31 dicembre 2019.».

        Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 325 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 290 milioni di euro per l'anno 2025 e di 371 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».