Articolo aggiuntivo n. 75.0.9 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 75.

testo emendamento del 25/11/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 75-bis.

(Disposizioni in materia di detrazione delle spese veterinarie)

        1. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera e-bis), è sostituita con la seguente:

        ''e-bis) le spese veterinarie superiori a 60 euro, comprese quelle per le indagini di laboratorio, gli interventi, le terapie riabilitative, l'acquisto di farmaci e prodotti omeopatici veterinari, i prodotti farmaceutici veterinari da banco, gli integratori, gli antiparassitari e i mangimi medicati per ogni animale da compagnia legalmente detenuto non a scopo di lucro. Il limite dell'importo di 60 euro non si applica qualora gli animali siano stati adottati da un canile o gattile o da associazioni che abbiano come finalità la tutela degli animali in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o alle quali siano stati affidati in custodia giudiziaria''».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020;-   ;

        2021: - 50.000.000;

        2022: - 30.000.000.