Proposta di modifica n. 88.1 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 88.
  • status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)
argomenti:  

testo emendamento del 25/11/19

Sopprimere l'articolo.

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 208,4 milioni di euro per l'anno 2020, 2.025,8 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.425,6 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:

            a) quanto a 208,4 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui, all'articolo 99, comma 2;

            b) quanto a 2.025,8 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.425,6 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 31, comma 3.