Articolo aggiuntivo n. 40.0.13 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 40.

testo emendamento del 25/11/19

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Incremento della dotazione del Fondo persone con disabilità grave - ''Dopo di noi'')

        1. All'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge 22 giugno 2016, n. 112, le parole. ''e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018'' sono sostituite dalle seguenti: '', in 56,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e in 61,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020''».

        Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 209 milioni di euro per l'anno 2020, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 370 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 335 milioni di euro per l'anno 2025 e di 416 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».