Articolo aggiuntivo n. 62.0.48 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 62.

testo emendamento del 25/11/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Misure assistenziali in favore del personale delle forze di polizia)

        1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri conseguenti alle finalità di cui al comma 1 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002.».

        Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII «Misure per il comparto sicurezza».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, 3 milioni di euro per l'anno 2021 e 3 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.