Articolo aggiuntivo n. 7.0.19 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 7.

testo emendamento del 25/11/19

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Rifinanziamento del Fondo per il dissesto idrogeologico)

        1. Il Fondo di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

        2020: - 50.000.000;

        2021: - 50.000.000;

        2022: - 50.000.000;