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Articolo aggiuntivo n. 62.0.28 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 62.

testo emendamento del 25/11/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Acquisto di dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie ad uso del personale delle forze di polizia)

        1. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo, con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisizione entro il 31 dicembre 2020 di dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie per il personale delle forze di polizia, previo decreto di idoneità adottato dal Ministero della salute in raccordo con il Ministero dell'interno, e materiale necessario alla profilassi sanitaria».

        Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

        Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 204 milioni di euro per l'anno 2020».