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Articolo aggiuntivo n. 40.0.24 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 40.

testo emendamento del 25/11/19

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Contrasto all'esclusione degli studenti con disabilità nelle Università)

        1. Al fine di contribuire alla piena realizzazione degli obiettivi dell'articolo 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, con l'adozione di ogni ragionevole accomodamento vòlto a garantire il diritto delle persone con disabilità all'istruzione senza discriminazioni e su una base di eguaglianza di opportunità, da realizzarsi anche attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche e senso percettive, nonché mediante iniziative vòlte al contrasto dell'esclusione degli studenti con disabilità nelle Università statali, all'articolo 12, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

''3-bis. L'importo di natura perequativa di cui al comma precedente è incrementato di un ulteriore 5 per cento rispetto al costo standard medio nazionale, per la realizzazione di interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche e senso percettive nonché per il contrasto dell'esclusione degli studenti con disabilità nelle università statali'';

            b) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

        ''6-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, acquisiti i pareri della Conferenza dei rettori delle Università italiane (CRUI) e dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), si provvede alla determinazione del modello di calcolo dell'importo di natura perequativa di cui al comma 3-bis. Tale ulteriore importo è parametrato rispetto al costo standard medio nazionale, fino a un massimo del 5 per cento''.

        2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse assegnate nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».