presentato il 25/11/2019 in V Bilancio del Senato da Bianca Laura GRANATO (CAL-PC-Idv) e altri e altri 4 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 25/11/19
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 40-bis.
(Contrasto all'esclusione degli studenti con disabilità nelle Università )
1. Al fine di contribuire alla piena realizzazione degli obiettivi dell'articolo 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità , ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, con l'adozione di ogni ragionevole accomodamento vòlto a garantire il diritto delle persone con disabilità all'istruzione senza discriminazioni e su una base di eguaglianza di opportunità , da realizzarsi anche attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche e senso percettive, nonché mediante iniziative vòlte al contrasto dell'esclusione degli studenti con disabilità nelle Università statali, all'articolo 12, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
''3-bis. L'importo di natura perequativa di cui al comma precedente è incrementato di un ulteriore 5 per cento rispetto al costo standard medio nazionale, per la realizzazione di interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche e senso percettive nonché per il contrasto dell'esclusione degli studenti con disabilità nelle università statali'';
b) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
''6-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, acquisiti i pareri della Conferenza dei rettori delle Università italiane (CRUI) e dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), si provvede alla determinazione del modello di calcolo dell'importo di natura perequativa di cui al comma 3-bis. Tale ulteriore importo è parametrato rispetto al costo standard medio nazionale, fino a un massimo del 5 per cento''.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse assegnate nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».