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Articolo aggiuntivo n. 25.0.2 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 25.

testo emendamento del 25/11/19

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Detrazioni fiscali per interventi di sistemazione a verde)

        1. Per l'anno 2020, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 40 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per unità immobiliare aduso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze, quali:

            a) recinzioni ecosostenibili;

            b) impianti di irrigazione, pozzi e sistemi di raccolta di acqua piovana;

            c) coperture a verde e di giardini pensili;

            d) superfici pavimentate drenanti e permeabili;

            e) aree destinate ad orto e al compostaggio domestico;

            f) acquisto di biotrituratori;

            g) messa a dimora di essenze arboree volte a garantire la presenza di insetti impollinatori;

            h) creazione di filari e bordure di essenze arboree autoctone.

        2. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

        3. Tra le spese indicate nei commi 1 e 2 sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.

        4. La detrazione di cui ai commi da 1 a 3 spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

        Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - ;

        2021: -    10.000.000;

        2022: -      5.000.000.