Proposta di modifica n. 7.41 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 7.

testo emendamento del 25/11/19

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

        Â«4-bis. In sede di ripartizione del fondo di cui al comma 1, una quota delle risorse di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per un ammontare complessivo pari a 2.000 milioni annui per gli anni dal 2020 al 2034, è destinata ai progetti già cantierabili di Province e Città metropolitane per la costruzione e la messa in sicurezza di strade, ponti e scuole».