Articolo aggiuntivo n. 20.0.6 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 20.

testo emendamento del 25/11/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Istituzione del Fondo per la promozione della pratica sportiva di base)

        1. Allo scopo di incentivare la pratica sportiva quale strumento di partecipazione e di inclusione sociale dei cittadini di tutte le età, compresa quella scolare, con particolare riferimento ai giovani, agli anziani e ai soggetti con disabilità, è istituito sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il ''Fondo per la promozione della pratica sportiva di base'', con una dotazione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni ricompresi nel triennio 2020-2022. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto dell'Autorità di governo competente in materia di sport, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di gestione del Fondo.

        2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».