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Articolo aggiuntivo n. 41.0.11 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 41.

testo emendamento del 25/11/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Fondo per le adozioni internazionali)

        1. La dotazione del Fondo per le adozioni internazionali, di cui all'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 2 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2020.

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del comma 2 dell'articolo 99.».