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Proposta di modifica n. 8.3 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 8.

testo emendamento del 25/11/19

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

            a) al comma 1, sostituire le parole da: «Per ciascuno degli anni» fino a: «euro annui» con le seguenti: «Sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024»;

            b) sostituire il comma 2 con il seguente:

        Â«2. Per l'anno 2020, i contributi di cui al comma 1 sono attribuiti, ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1º gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato:

            a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 60.000,00;

            b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 100.000,00;

            c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 200.000,00;

            d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 400.000,00;

            e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 1.000.000,00;

            f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 2.000.000,00;

            g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 8.000.000,00.

        Per ciascuno degli anni 2021-2024, i contributi di cui al comma 1 sono attribuiti, ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1º gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato:

            a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 30.000,00;

            b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00;

            c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 100.000,00;

            d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 200.000,00;

            e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 500.000,00;

            f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 1.000.000,00;

            g) ai comuni con popolazione superiore a 250. 000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 4.000.000,00.

        Entro il 10 febbraio 2020, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno.»;

         c) al comma 16 sostituire le parole: «85 milioni di euro» con le seguenti: «170 milioni di euro».

        Conseguentemente all'articolo 7, comma 1 sostituire le parole: «685 milioni di euro» con le seguenti: «100 milioni di euro».