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Articolo aggiuntivo n. 55.0.2 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 55.

testo emendamento del 25/11/19

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Misure in favore di medici specializzandi stranieri)

        1. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di origine straniera, cittadini Ue o extra Ue, con la licenza ad esercitare nel Paese di origine e con posizione ospedaliera equipollente e parallela ai primi di due anni di specializzazione è autorizzata la spesa di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

        2020: - 300.000;

        2021: - 300.000;

        2022: - 300.000.