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Articolo aggiuntivo n. 16.0.3 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 16.

testo emendamento del 25/11/19

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizione per l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato)

        1. La lettera b), del comma 2-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, è sostituita dalla seguente:

            b) limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla predetta procedura concorsuale, purché in possesso dell'idoneità psicofisica.»