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Articolo aggiuntivo n. 30.0.24 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 30.

testo emendamento del 25/11/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Misure a sostegno del lavoro stagionale)

        1. All'art. 2, comma 29, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92, il periodo: '', per i periodi contributivi maturati dal 1 º gennaio 2013 al 31 dicembre 2015'' è soppresso».

        Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».