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Proposta di modifica n. 99.15 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 99.

testo emendamento del 25/11/19

Aggiungere, infine, il seguente comma:

        Â«3-bis. I residui annuali non utilizzati del fondo per interventi di solidarietà alle vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono destinati nella misura del 50 per cento al fondo di prevenzione dell'usura di cui all'articolo 15».