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Articolo aggiuntivo n. 94.0.8 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 94.

testo emendamento del 25/11/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 94-bis.

(Definizione agevolata delle controversie tributarie)

        1. All'articolo 6 del decreto legge 23 ottobre 2018, n.119, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) il comma 6 è sostituito dal seguente: ''6. La definizione si perfeziona con la presentazione, entro il 31 maggio di ciascun anno a decorrere dal 2020, della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2020. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1º giugno 2020 alla data del versamento. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda''.

            b) al comma 8, le parole: ''Entro il 31 maggio 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''Entro il 31 maggio di ciascun anno a decorrere dal 2020''».