Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 62.0.62 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 62.

testo emendamento del 25/11/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Fondo per l'incentivazione dell'attività sportiva del personale appartenente alle Forze di polizia)

        1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo per l'incentivazione dell'attività sportiva del personale delle Forze di polizia, con una dotazione iniziale nel 2020 pari ad un milione di euro con la finalità di erogare contributi economici volti a facilitare l'accesso degli operatori della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri alle palestre e altri luoghi di pratica sportiva. Le modalità di erogazione sono stabilite con apposito decreto del Ministro competente, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

        Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII «Misure per il comparto sicurezza».

        Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 213 milioni di euro per l'anno 2020».