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Articolo aggiuntivo n. 60.0.141 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 60.
  • status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)

testo emendamento del 25/11/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Misura di sostegno al reddito dei pescatori)

        1. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché per gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è prorogato, per l'anno 2020 e nel limite di spesa di 15 milioni di euro, il riconoscimento dell'indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un massimo di 40 euro. Con decreto del Ministro del lavoro è delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative il pagamento dell'indennità di cui al presente articolo».