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Articolo aggiuntivo n. 63.0.48 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 63.

testo emendamento del 25/11/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Modifica dell'articolo 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 in materia di continuità territoriale per la Sicilia)

        1. All'articolo 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 1 le parole: ''regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, il Ministro dei Trasporti e della navigazione' sono sostituite dalle parole regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti'';

            b) il comma 2 è così sostituito:

        ''2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente della Regione siciliana, indice una conferenza di servizi''.

            c) al comma 3 la lettera g) è soppressa;

            d) il comma 4 è così sostituito:

        4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente della Regione siciliana, provvede all'affidamento mediante gara di appalto secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008.

            e) il comma 6 è così sostituito:

        "6. All'onere derivante dall'attuazione delle previsioni di cui al presente comma, quantificato in 120 milioni di euro per ciascun esercizio del triennio 2020-2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

            f) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

        "6-bis. All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) alla rubrica le parole: ''e le isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali'' sono, abrogate;

            b) al comma 1 ed alla lettera b) dello stesso comma le parole 4 e le isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali sono abrogate;

            c) al comma 1, lettera b) le parole: ''con i presidenti delle regioni autonome della Sardegna e della Sicilia'' sono sostituite dalle parole: ''con il presidente della regione autonoma della Sardegna;

            d) al comma 1 lettera a) le parole: ''e le isole minori della Sicilia'' sono abrogate;

            e) al comma 4 le parole: ''L'1 per cento della spesa autorizzata dal presente comma e destinato alle isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali." sono abrogate;

         6.ter. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 486 è abrogato.

        6.quater Sono fatti salvi gli atti ed i procedimenti già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi delle disposizioni modificate dai commi 6.ter e 6.quater del presente articolo.

        g) Il comma 7 è abrogato».