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Proposta di modifica n. 99.10 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 99.

testo emendamento del 25/11/19

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        Â«2-bis. Al fine di contrastare il progressivo e preoccupante aumento del fenomeno delle dipendenze legate all'uso di sostanze stupefacenti tra le fasce giovanili, la dotazione del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali è incrementato di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. L'incremento di 70 milioni di euro annuali nel triennio dovrà essere destinato specificatamente agli interventi previsti nel comma 2, lettera h) dell'articolo 22 della legge 8 Novembre 2000, n. 328 per far fronte alla situazione di emergenza sociale e sanitaria determinata dalla diffusione dei nuovi oppiacei sintetici e dal ritorno del consumo di eroina con la conseguente recrudescenza delle morti per overdose. La quota aggiuntiva di 70 milioni di euro annuali per il triennio è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di conferenza unificata utilizzando come indicatore il numero di tossicodipendenti in carico ai servizi pubblici di ciascuna singola regione o provincia autonoma».

        Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

            a) sostituire le parole: «214 milioni», con le seguenti: «144 milioni di euro»;

            b) sostituire le parole: «305 milioni», con le seguenti: «235 milioni di euro».