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Articolo aggiuntivo n. 60.0.22 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 60.

testo emendamento del 25/11/19

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60 bis.

(Lavoro occasionale)

        1-bis. All'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 201 7, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 201 7, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, la parola: ''5.000'', è sostituita dalla seguente: ''10.000'' ovunque ricorra;

            b) al comma 1, la parola: ''2.500'', è sostituita dalla seguente: ''7.500'' ovunque ricorra;

            c) al comma 14, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e delle imprese del settore agricolo che hanno alle proprie dipendenze più di dieci lavoratori'';

            d) al comma 14, la lettera b) è soppressa;

            e) dopo le parole: ''tramite qualsiasi sportello postate'' sono aggiunte le seguenti: ''o bancario''».

        Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

            a) sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «184 milioni»;

            b) sostituire le parole: «305 milioni» con le seguenti: «295 milioni»

            c) sostituire le parole: «375 milioni» con le seguenti: «345 milioni»;

            d) sostituire le parole: «340 milioni» con le seguenti: «310 milioni»;

            e) sostituire le parole: «421 milioni» con le seguenti: «391 milioni».