Proposta di modifica n. 1.156 al ddl C.924 in riferimento all'articolo 1.
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testo emendamento del 23/07/18

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) inserire il seguente:
  2-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. I rapporti di lavoro a tempo determinato dei dipendenti dei gruppi parlamentari e dei gruppi consiliari costituiti presso i consigli regionali e presso i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano possono essere stipulati per un periodo pari alla durata della legislatura. A tali rapporti di lavoro non si applicano i limiti di durata e i limiti quantitativi di cui all'articolo 19, comma 2, e all'articolo 23, comma 1.».