Articolo aggiuntivo n. 101.0.38 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 101.

testo emendamento del 25/11/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Fondo per il sostegno dei luoghi delle associazioni di donne)

        1. A decorrere dall'anno 2020, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, il Fondo per il sostegno dei luoghi autogestiti dalle associazioni di donne, ove si svolgano e si promuovano attività sociali e culturali e si eroghino servizi gratuiti volti alla promozione della libertà femminile ovvero alla prevenzione e contrasto alla discriminazione di genere.

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

        2020: - 3.000.000;

        2021: - 3.000.000;

        2022: - 3.000.000.