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Proposta di modifica n. 97.56 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 97.

testo emendamento del 25/11/19

Sostituire il comma 28, con il seguente:

        Â«28. Per i mercati su area pubblica le tariffe di cui al comma precedente sono abbattute del 50 per cento e sono commisurate all'orario effettivo della superficie occupata. I comuni e le città metropolitane possono prevedere ulteriori riduzioni, esenzioni ovvero aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per l'anno 2020 i Comuni non possono aumentare le tariffe vigenti in regime di Tosap e Cosap se non in ragione dell'adeguamento al tasso di inflazione programmato».