presentato il 23/07/2018 in VI Finanze della Camera da Debora SERRACCHIANI (PD) e altri 7 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 23/07/18
Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), inserire il seguente:
2-bis) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. I rapporti di lavoro a tempo determinato dei dipendenti dei gruppi parlamentari, dei gruppi consiliari costituiti presso i consigli regionali e presso i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, del personale delle strutture di supporto agli organi di direzione politico-amministrativa e del personale che collabora con i parlamentari, i consiglieri regionali e i membri dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano possono essere stipulati o prorogati per un periodo di durata massima non superiore alla durata della legislatura o della consiliatura. A tali rapporti di lavoro non si applicano i limiti di durata e i limiti quantitativi di cui agli articoli 19, commi 1, 2 e 4, 21, comma 01 e 1, 23, comma 1, nonché quanto previsto in relazione a tali norme nell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».