Articolo aggiuntivo n. 32.0.27 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 32.

testo emendamento del 25/11/19

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Misure per favorire le assunzioni di donne vittime di violenza)

        1. A decorrere dall'anno 2020, il contributo di cui all'articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto a tutti i datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, stipulati con contratti di lavoro privati sottoscritti, con le donne vittime di violenza di genere e alle vittime dei reati di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale. Il contributo è riconosciuto entro il limite di spesa di 10 milioni di euro annui».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

        2020: - 10.000.000;

        2021: - 10.000.000;

        2022: - 10.000.000.