Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 60.0.133 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 60.

testo emendamento del 25/11/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Interventi in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale in una prospettiva di crescita)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2020 sono estese al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale, comprensive delle relative coperture figurative, previste per i lavoratori agricoli dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, al fine di:

            a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca derivante da misure di arresto temporaneo conseguente all'adozione di provvedimenti delle autorità pubbliche competenti, all'indisponibilità per malattia del comandante o di altri membri d'equipaggio, certificata dall'Autorità sanitaria marittima, tale da rendere l'imbarcazione inidonea alla navigazione, a periodi di fermo volontario disposti dalle organizzazioni di produttori o consorzi di gestione riconosciuti ai sensi della pertinente normativa europea, nazionale o regionale in materia di pesca, ad avversità meteomarine o ad ogni altra circostanza connessa alla gestione delle risorse marine, ovvero;

            b) garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, a fenomeni di inquinamento ambientali, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a crisi strutturali di mercato, a ristrutturazioni aziendali, cessazione dell'attività ed ogni altra causa, organizzativa o ambientale, non imputabile al datore di lavoro, prevista dagli accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

        2. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, all'interno della ''CISOA - Cassa Integrazione Salariale Operai dell'Agricoltura'' di cui alla citata legge n. 457/72 è istituito il ''Fondo Pesca CISOA''.

        3. A decorrere dal 2020 le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 346, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 135, legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono destinate al finanziamento del fondo pesca CISOA. Al medesimo fondo affluisce altresì la contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, nel limite massimo pari a due terzi dell'aliquota prevista dall'articolo 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457, tenuto conto dei livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Al fine di assicurare un flusso costante di risorse sufficiente all'avvio dell'attività e alla gestione del Fondo a regime, da individuare anche in relazione all'importo stimato delle prestazioni da erogare, alle compatibilità finanziarie e agli obblighi di equilibrio di bilancio di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, affluiscono al fondo, fino alla concorrenza di 60 milioni di euro per anno a decorrere dal 2020, le risorse provenienti dalla corrispondente riduzione degli importi da riversare alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, di cui all'articolo 27, comma 8, primo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Affluisce altresì al fondo una parte del gettito delle sanzioni pecuniarie, comminate ed incassate in applicazione delle fattispecie di illecito penale ed amministrativo di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, nonché di altre disposizioni di legge che prevedono sanzioni in materia di pesca, la cui entità è definita con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'ammontare annuo del gettito.

        4. Le risorse del ''Fondo Pesca CISOA'' che risultano eccedenti ogni anno sono destinate ad incrementare la dotazione del fondo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, nonché a sostenere le misure di tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali di cui all'articolo 2 comma 5-decies del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2011, n. 10.

        5. I termini e le modalità di attuazione dei commi 1, 2 e 3 sono definiti con decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, adottato entro 60 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'Economia e delle finanze».