Proposta di modifica n. 19.10 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 19.

testo emendamento del 25/11/19

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

        Â«2-bis) al comma 2, dopo la lettera b-bis) è inserita la seguente:

        ''b-ter), per interventi relativi a operazioni di bonifica dall'amianto, escluse quelle agevolate ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera l) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora tali operazioni siano effettuate contestualmente e in dipendenza da interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio, sostenute dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro''».

        Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «:''è incrementato di 209 milioni di euro per l'anno 2020, di 275 milioni di euro per l'anno 2021, di 265 milioni di euro per l'anno 2022, di 335 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 300 milioni di euro per l'anno 2025 e di 381 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026''».