Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 32.0.115 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 32.

testo emendamento del 25/11/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Rifinanziamento Fondo per il potenziamento della promozione della lingua e della cultura italiane all'estero)

        1. Il Fondo per il potenziamento della promozione della lingua e della cultura italiane all'estero, di cui all'articolo 1, commi 587 e 588 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, è rifinanziato per un ammontare pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.»

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

        2020: - 50.000.000;

        2021: - 50.000.000;

        2022: - 50.000.000.