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Proposta di modifica n. 9.21 al ddl S.717-B in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 19/09/18

Dopo il comma 2-octies, aggiungere il seguente:

        Â«2-novies. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo le parole: ''e di 29 milioni di euro per l'anno 2018,'' sono inserite le seguenti: ''e di 29 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3''; le parole: ''fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019'';

            b) al comma 1-bis, le parole: ''con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019'';

            c) al comma 3-bis, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo; per un massimo di due volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2019, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3''».