Articolo aggiuntivo n. 60.0.122 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 60.

testo emendamento del 25/11/19

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile)

        1. Il Fondo regionale di protezione civile previsto all'articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

        Conseguentemente:

        Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 20.000.000;

        2021: - 20.000.000;

        2021: - 20.000.000.

        Alla Tabella A, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

        2020: - 10.000.000;

        2021: - 10.000.000;

        2022: - 10.000.000.