Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 39.0.59 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 39.

testo emendamento del 25/11/19

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Fondo prevenzione randagismo)

        1. Per le finalità previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2020. Il 60 per cento delle risorse sono destinate alle regioni Abruzzo, Molise; Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna per la realizzazione di piani straordinari di prevenzione e controllo del randagismo».

        Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «210 milioni» e «305 milioni» con le seguenti: «301 milioni».