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Articolo aggiuntivo n. 18.0.42 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 18.

testo emendamento del 25/11/19

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Scuola)

        1. Al fine di garantire la continuità didattica e supportare eventuali vacanze di organico, gli uffici scolastici regionali sono autorizzati a procedere all'immissione in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1 settembre 2019 e decorrenza economica dal 1 settembre 2020, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 60 milioni di euro a decorrere dal 2021, di un contingente di personale docente e ATA pari al numero dei posti resisi vacanti in conseguenza dell'esercizio del diritto alla pensione quota 100 di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni convertito in legge, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e che, in conseguenza della tardiva gestione delle relative pratiche da parte dell'INPS, non sono rientrati nel contingente di immissioni in ruolo relativi all'anno scolastico 2019/20.

        2. Le immissioni in ruolo di cui al comma 1 sono destinate:

            a) nella misura del 50 per cento per la stipula di contratti a tempo indeterminato dei docenti e del personale ATA; il restante 50 per cento sono cumulate ai posti riservati alla mobilità interprovinciale e professionale per l'anno scolastico 2020/21, secondo le aliquote previste dal vigente CCNI triennale sulla mobilità;

            b) nella misura del 100 perla stipula di contratti a tempo indeterminato a copertura dei posti già autorizzati dal MEF per l'anno scolastico 2019/20 per il personale Docente e ATA e non ancora attribuiti».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 20.000.000;

        2021: - 60.000.000;

        2022: - 60.000.000.