Articolo aggiuntivo n. 32.0.126 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 32.

testo emendamento del 25/11/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Sgravio contributivo e disposizioni per garantire l'inserimento nel mercato del lavoro di donne vittime di violenza di genere o domestica)

        1. Al fine di garantire il completo reinserimento nel tessuto sociale ed economico-produttivo e nel mercato del lavoro di donne vittime di violenza di genere o domestica, alle cooperative sociali ed ai datori di lavoro che, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, decorrenti dal 1º gennaio 2019, assumono donne vittime di violenza di genere o domestica debitamente certificate dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è attribuito, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di un importo pari a 4.000 euro su base annua, un contributo a titolo di sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute relativamente alle suddette lavoratrici assunte, entro il limite di spesa di 4,2 milioni di euro per il 2020, di 6,4 milioni di euro per il 2021, e di 7,5 milioni di euro a decorrere dal 2022».

        Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

        2020: - 4.200.000;

        2021: - 6.400.000;

        2022: - 7.500.000.