Articolo aggiuntivo n. 12.0.22 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 12.

testo emendamento del 25/11/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Incentivazione della produzione di energia elettrica da biomasse e bioliquidi sostenibili in impianti già ammortizzati)

        1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti per il 2030 in ambito europeo per la produzione di energia da fonti rinnovabili e di ridurre l'impatto ambientale derivante dalla produzione di anidride carbonica, nonché al fine di realizzare processi di produzione mediante economia circolare, agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, bioliquidi sostenibili, prodotti e sottoprodotti, di cui all'articolo 23 del D.M. sviluppo economico 23 giugno 2016 e all'articolo 13 della legge 28 dicembre 2015 n. 221, non più beneficiari al 31 dicembre 2018 e/o entro il 31 dicembre 2025 degli incentivi sull'energia elettrica prodotta, è concesso, fino al 31 dicembre 2030 e comunque per 10 anni dalla data di riconoscimento dell'incentivo stesso, un incentivo sull'energia prodotta, in aggiunta ai ricavi di vendita dell'energia sul libero mercato.

        2. L'incentivo è erogato sulla base dei seguenti criteri:

            a) deve essere tale da compensare la differenza tra i costi a carico del beneficiario ed i ricavi, in ogni caso garantendo l'equilibrio economico finanziario dell'impianto, ivi inclusa l'equa remunerazione;

            b) deve essere verificata, con cadenza annuale, la persistenza della necessità di compensazione dei ricavi. Al fine di salvaguardare la produzione da fonti rinnovabili, con delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge, sono definite ai sensi del comma precedente le modalità operative per l'erogazione dell'incentivo.

        3. La concessione dell'incentivo agli impianti di cui al comma 1, è subordinata all'attestazione da parte della Regione della validità dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387.».