Articolo aggiuntivo n. 82.0.4 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 82.

testo emendamento del 25/11/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 82-bis.

(Disposizioni in materia di Iva per le prestazioni veterinarie)

        1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 10, comma 1, dopo il numero 18) sono inseriti i seguenti:

        ''18-bis) le prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione per animali da compagnia non acquistati a qualsiasi titolo e non detenuti a scopo di lucro, per cani e gatti detenuti in canili e gattili o non di proprietà liberi sul territorio;

        18-ter) le prestazioni veterinarie per l'identificazione e il controllo della riproduzione degli animali da compagnia'';

            b) alla tabella A, parte II, dopo il numero 41-quater) sono aggiunti i seguenti:

        ''41-quinquies) prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione per animali da compagnia acquistati e non detenuti a scopo di lucro.

        41-sexies) mangimi, anche medicati, utilizzati per l'alimentazione degli ammali da compagnia;

        41-septies) farmaci veterinari e prodotti omeopatici veterinari, prodotti farmaceutici veterinari da banco, integratori alimentari e antiparassitari per animali da compagnia non detenuti a scopo di lucro. Per ''integratori alimentari'' si intendono prodotti che costituisco una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine o i minerali o di altre sostanze aventi effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate''.

            c) alla tabella A, parte III, n. 114, le parole: ''o veterinario, compresi i prodotti omeopatici'' sono soppresse.».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 80.000.000;

        2021: - 80.000.000;

        2022: - 80.000.000.