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Articolo aggiuntivo n. 62.0.36 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 62.

testo emendamento del 25/11/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Contributo alle attività dei Comuni nel campo della prevenzione e contrasto allo spaccio di stupefacenti nei pressi delle scuole)

        1. Per l'anno 2020 è riconosciuto ai Comuni un contributo, nel limite complessivo di 10 milioni di euro, per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici, nell'ambito delle risorse del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2018, n. 132. Il predetto Fondo è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 gennaio 2020, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun Comune ai sensi del presente articolo.».

        Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

        Conseguentemente, all'articolo 99, Comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 204 milioni di euro per l'anno 2020».