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Articolo aggiuntivo n. 28.0.27 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 28.

testo emendamento del 25/11/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Istituzione del Fondo per le attività di formazione al sostegno didattico e istituzione dei percorsi di specializzazione per il personale docente per le attività di Sostegno)

        1. Al fine di ridurre i contratti a tempo determinato stipulati in favori di docenti non specializzati e l'utilizzo di personale non specializzato per le attività di sostegno, garantendo altresì una maggiore continuità didattica ed educativa per gli alunni con disabilità, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, i docenti dell'organico dell'autonomia utilizzati per le attività di insegnamento, potenziamento, organizzazione progettazione e coordinamento possono essere utilizzati, su richiesta, per le attività di sostegno, previo superamento di un apposito percorso di specializzazione.

        2. Al fine di garantire le attività di formazione dei docenti di cui al comma 1 per lo svolgimento delle attività di sostegno didattico, con regolamento di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità per l'attuazione, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, dei percorsi di specializzazione di cui al presente articolo, a partire dall'anno scolastico 2020/2021.

        3. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il ''Fondo per le attività di formazione al sostegno didattico'', con una dotazione annua di 15,11 milioni di euro a decorrere dal 2020.

        4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.».