Articolo aggiuntivo n. 8.0.26 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 8.

testo emendamento del 25/11/19

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Istituzione del Fondo per i sistemi di depurazione)

        1. Per il finanziamento degli interventi relativi all'esecuzione di opere di costruzione e progettazione di sistemi di depurazione nei Comuni Capoluogo di provincia d'Italia che risultano esserne sprovvisti, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un fondo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro la data del 31 gennaio 2020 sono individuati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate».

        Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 5.000.000;

        2021: - 5.000.000;

        2022: - 5.000.000.