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Proposta di modifica n. 79.1 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 79.

testo emendamento del 25/11/19

Sopprimere l'articolo.

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1079,5 milioni di euro per l'anno 2020, 1781,5 milioni di euro per l'anno 2021, 1536,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 1720,7 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante:

            a) quanto a 214 milioni di euro per il 2020 e 375 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

            b) quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;

            c) quanto a 673,5 milioni di euro per il 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dai minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2019, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo beneficio economico;

            d) quanto a 1781,5 milioni di euro per il 2021 e 1536,8 milioni di euro per il 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 31, comma 3;

            e) quanto a 1345,7 milioni di euro per l'anno 2023 mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, con esclusione dei comparti della sicurezza, della sanità e dei diritti sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibili le suddette somme. Entro la data del 15 luglio 2020, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, gli accantonamenti di spesa possono essere rimodulati nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.