Articolo aggiuntivo n. 8.0.27 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 8.

testo emendamento del 25/11/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Istituzione del Fondo per la messa in sicurezza, riqualificazione e monitoraggio di viadotti in calcestruzzo armato precompresso)

        1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo destinato alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione di viadotti in calcestruzzo armato precompresso, nonché di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, con dotazione di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

        2. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 7.000.000;

        2021: - 7.000.000;

        2022: - 7.000.000.