presentato il 25/11/2019 in V Bilancio del Senato da Stefano COLLINA (PD) e altri 2 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 25/11/19
Al comma 1, sostituire la parola: «canone» con la seguente: «imposta», dopo la parola: «285» eliminare le seguenti: «limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province» e dopo la parola: «province» aggiungere le seguenti: «mentre per le strade in concessione dovrà essere ridotto del cinquanta percento».
Conseguentemente, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'imposta è disciplinata dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quella conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dall'imposta, mantenendo la distinzione tra suolo pubblico e suolo privato, al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, le tariffe standard devono intendersi nella misura massima»;
al comma 4, lettera b), dopo le parole: «la diffusione di messaggi pubblicitari», aggiungere le seguenti: «anche video-digitali».
al comma 4, lettera b), dopo le parole: «a uso privato» aggiungere le seguenti: «per gli impianti ubicati su suolo privato e sui veicoli pubblici e privati l'imposta viene ridotta del trenta per cento in quanta non occupano suolo pubblico».
al comma 6 aggiungere: «i) la previsione del termine di deliberazione delle tariffe dell'imposta Unica entro il 31 marzo di ogni anno e con applicazione dal 1º gennaio dell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nei termini qui previsti, si applicano le tariffe dell'anno precedente»; «l) la previsione del termine di entrata in vigore del nuovo Regolamento e Piano Generale degli Impianti Pubblicitari nell'anno successivo a quello della pubblicazione nonché delle norme di adeguamento degli impianti ed occupazione esistenti sul territorio»;
al comma 9, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per le occupazioni di cui al comma 4, lettera a), l'ente, con regolamento adottato ai sensi del comma 6, determina l'imposta per le diverse tipologie pubblicitarie, in relazione alle finalità , alla zona e all'entità di occupazione del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana, nei limiti tariffari previsti dai successivi commi 11 e 12. L'imposta è calcolata in base alla superficie espositiva del mezzo pubblicitario indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi in esso contenuti»;
al comma 10 le parole: «complessiva del mezzo pubblicitario» sono sostituite con: «espositiva del messaggio pubblicitario»;
dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
«10-bis. Perla pubblicità effettuata sui e con i veicoli pubblici o adibiti al trasporto pubblico, vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico è dovuta l'imposta in base alla superficie complessiva dei messaggi pubblicitari esposti. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta unica è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta unica è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa. à fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.
10-ter. Per la pubblicità effettuata sui e con i veicoli ad uso privato, anche conto terzi a titolo oneroso, l'imposta unica è dovuta per anno solare di riferimento al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede. L'imposta si determina e si calcola in base alla superficie complessiva dei messaggi pubblicitari esposti con tariffa unica standard da intendersi nel valore massimo. Non sono soggette all'imposta le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. à fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati».