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Proposta di modifica n. 97.4 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 97.

testo emendamento del 25/11/19

Al comma 1, sostituire la parola: «canone» con la seguente: «imposta», dopo la parola: «285» eliminare le seguenti: «limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province» e dopo la parola: «province» aggiungere le seguenti: «mentre per le strade in concessione dovrà essere ridotto del cinquanta percento».

        Conseguentemente, il comma 2 è sostituito dal seguente:

        Â«2. L'imposta è disciplinata dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quella conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dall'imposta, mantenendo la distinzione tra suolo pubblico e suolo privato, al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, le tariffe standard devono intendersi nella misura massima»;

        al comma 4, lettera b), dopo le parole: «la diffusione di messaggi pubblicitari», aggiungere le seguenti: «anche video-digitali».

        al comma 4, lettera b), dopo le parole: «a uso privato» aggiungere le seguenti: «per gli impianti ubicati su suolo privato e sui veicoli pubblici e privati l'imposta viene ridotta del trenta per cento in quanta non occupano suolo pubblico».

        al comma 6 aggiungere: «i) la previsione del termine di deliberazione delle tariffe dell'imposta Unica entro il 31 marzo di ogni anno e con applicazione dal 1º gennaio dell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nei termini qui previsti, si applicano le tariffe dell'anno precedente»; «l) la previsione del termine di entrata in vigore del nuovo Regolamento e Piano Generale degli Impianti Pubblicitari nell'anno successivo a quello della pubblicazione nonché delle norme di adeguamento degli impianti ed occupazione esistenti sul territorio»;

        al comma 9, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per le occupazioni di cui al comma 4, lettera a), l'ente, con regolamento adottato ai sensi del comma 6, determina l'imposta per le diverse tipologie pubblicitarie, in relazione alle finalità, alla zona e all'entità di occupazione del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana, nei limiti tariffari previsti dai successivi commi 11 e 12. L'imposta è calcolata in base alla superficie espositiva del mezzo pubblicitario indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi in esso contenuti»;

        al comma 10 le parole: «complessiva del mezzo pubblicitario» sono sostituite con: «espositiva del messaggio pubblicitario»;

        dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

        Â«10-bis. Perla pubblicità effettuata sui e con i veicoli pubblici o adibiti al trasporto pubblico, vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico è dovuta l'imposta in base alla superficie complessiva dei messaggi pubblicitari esposti. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta unica è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta unica è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

        10-ter. Per la pubblicità effettuata sui e con i veicoli ad uso privato, anche conto terzi a titolo oneroso, l'imposta unica è dovuta per anno solare di riferimento al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede. L'imposta si determina e si calcola in base alla superficie complessiva dei messaggi pubblicitari esposti con tariffa unica standard da intendersi nel valore massimo. Non sono soggette all'imposta le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati».