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Articolo aggiuntivo n. 60.0.108 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 60.

testo emendamento del 25/11/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Apicoltura)

        1. Per sostenere i programmi di attività nonché gli interventi di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 2004, n. 313 sulla disciplina dell'apicoltura, sono stanziate risorse statali in misura non inferiore ad euro 2.000.000, per ogni annualità per il periodo 2020-2022.

        2. Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, ridurre tutti gli importi di 2 milioni di euro.

        3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni stabilite dalla normativa europea in materia di aiuti di stato nel settore agricolo».