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Proposta di modifica n. 13.130 al ddl C.1117 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 12/09/18

  Dopo il comma 02 aggiungere i seguenti:
  02-bis. Le amministrazioni firmatarie delle convenzioni di cui al comma 02, con proprie risorse finanziarie, possono anticipare l'esecuzione dei progetti selezionati per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, fermo restando l'obbligo dello Stato di provvedere alla restituzione delle somme impiegate entro il 2020.
  02-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si individuano le modalità di restituzione delle risorse finanziarie anticipate dalle amministrazioni e impiegate per gli interventi di riqualificazione a sensi del comma 02-bis.