Articolo aggiuntivo n. 12.0.29 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 12.

testo emendamento del 25/11/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Fondo per la prevenzione della produzione dei rifiuti da imballaggio e per la diffusione del sistema del vuoto a rendere)

        1. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, finalizzato a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, mediante la concessione a produttori, utilizzatori e utenti finali di imballaggi riutilizzabili, di agevolazioni finalizzate alla diffusione del sistema del vuoto a rendere relativo ai prodotti di cui all'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificate dal comma 2 del presente articolo.

        2. L'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

        ''Art. 219-bis. - (Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati alle utenze commerciali e domestiche) - 1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, è introdotto il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi in vetro nonché per i contenitori in plastica, acciaio e alluminio con capacità fino a tre litri, utilizzati da utenze commerciali e domestiche.

        2. Il sistema del vuoto a rendere si applica al recupero delle seguenti tipologie di imballaggi riutilizzabili:

            a) bottiglie e contenitori di plastica destinati all'uso alimentare utilizzati per acqua o per bevande di altro genere, di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri;

            b) bottiglie e contenitori di plastica destinati all'uso cosmetico, per l'igiene della persona e della casa, di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri;

            c) bottiglie e contenitori in vetro di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri, utilizzati per acqua, per bevande di altro genere o per alimenti di qualsiasi tipo;

            d) lattine e contenitori in alluminio utilizzati per acqua, per bevande di altro genere o per alimenti di qualsiasi tipo.

        3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, determina le modalità di applicazione del sistema del vuoto o rendere, che può essere esteso anche alle altre tipologie di imballaggi non esplicitamente elencate al comma 2''.

        3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della difesa del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro 9 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le forme di incentivazione e stabiliti termini e modalità per l'accesso alle agevolazioni di cui al presente articolo, favorendo la costituzione di filiere di recupero e riutilizzo tra produttori, utilizzatori e utenti finali di imballaggi riutilizzabili».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

            2020: - 15.000.000;

            2021: - 15.000.000;

            2022: - 15.000.000.